Bonus sanificazione uffici come funziona?
Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020- per il testo integrale clicca qui), con l’articolo 125 ed al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti e tutti gli strumenti che vengono utilizzati e anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
La norma stessa individua con precisione quali sono tutte le spese per le quali è possibile accedere all’agevolazione detta anche bonus sanificazione.
Per quanto riguarda invece le modalità, queste sono indicate nel provvedimento 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre occorre fare attenzione nel rispettare le scadenze, infatti, entro il 7 settembre deve essere inviato alle Agenzie delle Entrate lo specifico modello nel quale vengono indicate l’ammontare delle somme accessibili.
Certificazione delle attività di sanificazione
All’interno del documento l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti devono essere finalizzate ad eliminare o comunque ridurre a quantità non significative la presenza virus (COVID-19).
Inoltre ha precisato che tale condizione risulta essere soddisfatta solo se è presente un’apposita certificazione redatta da professionisti che si basano su protocolli di regolamentazione vigenti.
La circolare 20 agosto 2020 n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate ha fatto delle precisazioni riguardo la certificazione ed i protocolli in quanto questi aspetti risultavano abbastanza vaghi.
Di fatto con riferimento ai “protocolli di regolamentazione”, viene chiarito che occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
Di conseguenza dovranno essere gli operatori della sanificazione a predisporre una certificazione che vada ad attestare che le attività di sanificazione realizzate siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo; soprattutto se stiamo parlando di sanificazione di uffici o ambienti di lavoro soggetti ad alto traffico di persone.
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